RegolamentoCapo II

Art. 11

Del duello.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 35. L'inferiore che provoca a duello il suo superiore, o ne accetta la sfida, commette un atto di insubordinazione. § 36. Il superiore che provoca a duello il suo inferiore commette una provocazione all'insubordinazione punibile a termini del Codice penale; quegli che accetta la sfida dall'inferiore commette una grave mancanza di disciplina da punirsi come tale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-11

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Del duello. (Art. 11 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo