Regolamento›Capo II
Art. 11
11 / 413Del duello.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 35. L'inferiore che provoca a duello il suo superiore, o ne accetta la sfida, commette un atto di insubordinazione.
§ 36. Il superiore che provoca a duello il suo inferiore commette una provocazione all'insubordinazione punibile a termini del Codice penale; quegli che accetta la sfida dall'inferiore commette una grave mancanza di disciplina da punirsi come tale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-11