RegolamentoCapo II

Art. 7

Doveri generali del superiore nell'esercizio della sua autorità.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 23. Il superiore deve fare osservare dà suoi dipendenti le leggi, i regolamenti, i bandi ed ordini militari, valendosi a questo fine di tutta l'autorità del suo grado. Anche fuori di servizio il superiore reprimerà negli inferiori quegli atti e quel contegno che siano contrari alla disciplina militare ed al decoro della divisa; ed ispirerà loro costantemente la stima dei superiori e la fiducia negli ordini loro. § 24. Ogni militare che abbia un comando è mallevadore della condotta degli uomini da lui dipendenti, e dell'esecuzione degli ordini ricevuti. § 25. Sono severamente vietati al superiore i rigori superflui, le punizioni non determinate dai regolamenti, o suggerite da un motivo qualsiasi che non sia il suo dovere, ogni atto od espressione oltraggiante verso qualunque suo subordinato. Egli deve anche accuratamente astenersi da ogni modo inurbano o sconveniente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-7

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Doveri generali del superiore nell'esercizio della sua autorità. (Art. 7 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo