Regolamento›Capo II
Art. 7
Doveri generali del superiore nell'esercizio della sua autorità.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 23. Il superiore deve fare osservare dà suoi dipendenti le leggi, i regolamenti, i bandi ed ordini militari, valendosi a questo fine di tutta l'autorità del suo grado.
Anche fuori di servizio il superiore reprimerà negli inferiori quegli atti e quel contegno che siano contrari alla disciplina militare ed al decoro della divisa; ed ispirerà loro costantemente la stima dei superiori e la fiducia negli ordini loro.
§ 24. Ogni militare che abbia un comando è mallevadore della condotta degli uomini da lui dipendenti, e dell'esecuzione degli ordini ricevuti.
§ 25. Sono severamente vietati al superiore i rigori superflui, le punizioni non determinate dai regolamenti, o suggerite da un motivo qualsiasi che non sia il suo dovere, ogni atto od espressione oltraggiante verso qualunque suo subordinato. Egli deve anche accuratamente astenersi da ogni modo inurbano o sconveniente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-7