Regolamento›Parte PRIMA›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 2
Dello Stendardo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 2. Lo Stendardo è un emblema d'onore consacrato dalla Religione, che, simboleggiando il Re e la Patria, ricorda al militare i fasti del Reggimento, e lo stimola ad emularli.
§ 3. A lui sono perciò dovuti i maggiori segni d'onore; esso non deve andare mai separato dal Reggimento; nel combattimento vuol esser guardato con somma sollecitudine, e difeso a tutta oltranza. Gli uomini specialmente cui ne fu affidata la guardia, e l'uffiziale che ha l'onore di portarlo e di custodirlo, debbono recarsi a gloria di fargli scudo del proprio petto, pronti a perdere la vita anziché cederlo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-2