RegolamentoParte PRIMATitolo PRIMOCapo I

Art. 2

Dello Stendardo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 2. Lo Stendardo è un emblema d'onore consacrato dalla Religione, che, simboleggiando il Re e la Patria, ricorda al militare i fasti del Reggimento, e lo stimola ad emularli. § 3. A lui sono perciò dovuti i maggiori segni d'onore; esso non deve andare mai separato dal Reggimento; nel combattimento vuol esser guardato con somma sollecitudine, e difeso a tutta oltranza. Gli uomini specialmente cui ne fu affidata la guardia, e l'uffiziale che ha l'onore di portarlo e di custodirlo, debbono recarsi a gloria di fargli scudo del proprio petto, pronti a perdere la vita anziché cederlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-2

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