RegolamentoParte PRIMATitolo PRIMOCapo I

Art. 3

Doveri generali d'ogni militare.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 4. Il militare deve onorare la Religione, e rispettare le persone e le cose sacre. Nella vita privata sarà stretto e costante osservatore delle leggi dell'onore, e perciò schietto e leale, disinteressato, sobrio, regolato nè suoi affari, alienissimo dalle pratiche men decorose, dal giuoco e dai debiti. § 5. Nel rispetto alle leggi e nell'osservanza dei doveri civili sarà agli altri cittadini d'esempio. § 6. Egli si dimostrerà, sia nell'esercizio dei suoi doveri militari, sia in qualsivoglia altra circostanza, benevolo e cortese verso i concittadini, pronto ad accorrere ovunque altri versi in pericolo, od abbisogni di protezione, o del suo coraggio. § 7. Armato unicamente per la difesa del Sovrano, della Patria e delle sue leggi, egli non può, senza grave colpa, prender parte alcuna ad assembramenti, o manifestazioni irregolari di parti politiche, ovvero a tumulti, qualunque siano, od abbandonarsi, specialmente in siti pubblici, ad atti disordinati o violenti. Egli commetterebbe poi una enorme viltà meritevole delle punizioni più severe, quando abusasse delle armi affidategli in soprusi e prepotenze contro persone inermi. § 8. Ogni qual volta gli agenti della forza pubblica abbisognino, per l'esecuzione di un ordine, o per la repressione di un disordine, del concorso di militari che si trovino presenti, e ne facciano loro richiesta, anche soltanto verbale, questi dovranno prestarvi mano forte. § 9. Ogni militare, alla cui presenza succeda qualche disordine, deve adoperarsi per calmarlo e frenarlo. In caso poi di reato imminente o flagrante, egli procurerà con tutte le sue forze d'impedirlo, o di arrestare il colpevole. § 10. In tempo di pace il militare impiegherà il tempo che gli rimane libero dalle sue occupazioni, a perfezionare la sua istruzione e coltura, ed in quelle esercitazioni che mantengono la sveltezza del corpo e la serenità della mente. § 11. Ma egli è in guerra dove avrà maggior campo ad esercitare le sue virtù, la pazienza, l'abnegazione, il coraggio a tutta prova e salvo il caso di grave ferita, egli non deve abbandonare il combattimento di propria volontà. § 12. Il militare che, a norma delle sue azioni, si propone sempre, in tutto, ed a qualunque costo, l'alta idea del dovere, diventa atto a sopportare tutti i disagi, intrepido nei pericoli, generoso in ogni occorrenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-3

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