Regolamento›Capo II
Art. 10
Norme di tratto fra i militari in servizio.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 33. Gli uffiziali e sott'uffiziali parlano in seconda persona plurale ai caporali e soldati, e così pure i caporali ai soldati.
In ogni altro caso i militari parlano ai graduati in terza persona.
Quando un graduato è designato per nome, si premette l'indicazione del suo grado.
§ 34. In servizio deve cessare ogni famigliarità tra superiore ed inferiore, e nessun legame di parentela o d'intimità dispensa l'inferiore dall'osservanza del più rispettoso contegno, ed il superiore dal dovere di esigerlo. Laonde vi è vietato ogni trattamento diverso da quello sovra stabilito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-10