RegolamentoCapo II

Art. 10

Norme di tratto fra i militari in servizio.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 33. Gli uffiziali e sott'uffiziali parlano in seconda persona plurale ai caporali e soldati, e così pure i caporali ai soldati. In ogni altro caso i militari parlano ai graduati in terza persona. Quando un graduato è designato per nome, si premette l'indicazione del suo grado. § 34. In servizio deve cessare ogni famigliarità tra superiore ed inferiore, e nessun legame di parentela o d'intimità dispensa l'inferiore dall'osservanza del più rispettoso contegno, ed il superiore dal dovere di esigerlo. Laonde vi è vietato ogni trattamento diverso da quello sovra stabilito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-10

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Norme di tratto fra i militari in servizio. (Art. 10 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo