Regolamento›Capo II
Art. 9
9 / 413Uffiziali e funzionari assimilati a grado militare.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 31. Gli infraindicati uffiziali e funzionari sono assimilati ai seguenti gradi, cioè:
Al sottotenente: i medici aggiunti, i veterinari in 2.° ed i farmacisti aggiunti;
Al luogotenente: i medici di battaglione, i veterinari in 1.°, i farmacisti militari ed i sotto-commissari di guerra aggiunti;
Al capitano: i medici di reggimento, i veterinari-capi, i cappellani, i farmacisti-capi ed i sotto-commissari di guerra;
Al maggiore: i medici divisionali, i commissari di guerra di 2.ª classe, i veterinari ispettori, e il farmacista direttore di laboratorio centrale;
Al luogotenente colonnello: i medici-capi, gl'ispettori del Consiglio superiore di sanità militare ed i commissari di guerra di 1.ª classe;
Al colonnello: il presidente del Consiglio superiore di sanità militare e gl'intendenti militari.
§ 32. Gli uffiziali e funzionari summentovati devono obbedienza, rispetto e deferenza a tutti gli uffiziali superiori al grado cui sono rispettivamente assimilati.
Essi hanno diritto, quando sono in divisa e nell'esercizio delle loro funzioni, all'obbedienza dei sotto-uffiziali, caporali e soldati, ed in ogni circostanza, al loro rispetto e deferenza; le mancanze e reati che questi commettessero contro di loro saranno punite come se fossero commesse contro uffiziali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-9