RegolamentoCapo II

Art. 402

Sbarco.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1623. Il comandante della truppa a bordo vieterà rigorosamente ai suoi dipendenti di nulla nascondere di quanto vada soggetto a dazio nello sbarco, ed esigerà dai suoi uffiziali una dichiarazione, per quanto personalmente li concerne. § 1624. Fa quindi uno stato, anche negativo, degli oggetti che devono pagar dazio, colla dichiarazione in calce null'altro esservi da notificare alle dogane, e quindi lo trasmette in un colle singole dichiarazioni degli uffiziali al comandante del bastimento che lo trasmette all'ufficio doganale. § 1625. I militari imbarcati non ponno sotto verun pretesto discendere a terra senza averne ottenuta l'autorizzazione dal comandante del bastimento.
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Sbarco. (Art. 402 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo