RegolamentoCapo III

Art. 407

Stendardo - posto di guardia - bagagli.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1633. Lo stendardo sarà posto nel vagone del comandante od in uno di quelli degli uffiziali, secondo che riuscirà più opportuno. § 1634. Un picchetto di un sergente, un caporale, un trombettiere ed un numero di soldati proporzionato all'effettivo occuperà uno scompartimento del vagone vicino a quello degli uffiziali, coll'incarico di mantenere l'ordine nelle stazioni ed all'arrivo. § 1635. Nel caso che la truppa avesse seco il grosso bagaglio, i colli verranno consegnati all'ufficio dei bagagli qualche ora prima che la truppa stessa si rechi alla stazione della ferrovia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-407

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Stendardo - posto di guardia - bagagli. (Art. 407 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo