RegolamentoCapo III

Art. 411

Fermata; pasti.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1650. Alla stazione, ove giusta l'itinerario ed il tempo indicato, il comandante giudicasse conveniente di fare metter piede a terra alla truppa, egli farà conoscere agli uffiziali la durata dell'alt. Ciò importa per dirigere e sorvegliare i movimenti all'altezza dei vagoni nei quali stanno i rispettivi squadroni. § 1651. Il picchetto di cui al § 1634, discende immediatamente, e fornisce laddove è necessario le sentinelle, e specialmente un numero sufficiente a sorvegliare ed impedire che s'aprano le portiere dei vagoni dalla parte interna della via, prima che ne sia dato l'ordine. § 1652. Ad un segnale anticipatamente convenuto, gli uomini prendono le loro armi e discendono con ordine ed esclusivamente dalle portiere che si apriranno dalla parte esterna della via. § 1653. Cinque minuti prima della partenza, ognuno rientra con ordine e celerità. § 1654. Il comandante della truppa regola le ore dei pasti, sì per gli uomini che per i cavalli, e se nell'itinerario vi fosse un alt d'un'ora circa, il pasto si farà di preferenza in tale stazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-411

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