Art. 2

In vigore dal 1 giu 1864
Tale regolamento sarà pure osservato dall'Arma dei Carabinieri Reali per tutto quello che non sia in opposizione alle vigenti speciali disposizioni che la concernono, e dal Corpo del Treno d'Armata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-rd-2

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