RegolamentoCapo III

Art. 413

Circa l'applicazione del presente Regolamento.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1658. Nelle contingenze non previste dal presente Regolamento, i comandanti di Corpo provvederanno a norma di principii stabiliti. Torino, addì 25 febbraio 1861. Il Ministro della Guerra A. Della ROVERE.
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