RegolamentoCapo III

Art. 406

Disposizione dei vagoni.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1632. Le vetture destinate al trasporto saranno disposte nell'ordine segue: 1.° Uno o due vagoni da bagaglio, o da bestiame, sui quali si caricheranno i bagagli prescritti per la truppa, i grandi strumenti musicali e le lancie, se la truppa ne è annata; 2.° I vagoni da bestiame pel trasporto dei cavalli; 3.° I vagoni di 3ª classe, ed in mancanza assoluta di questi, quegli altri che riescano idonei al trasporto degli uomini in numero corrispondente almeno alla metà della forza totale della truppa; 4.° I vagoni-scuderie per i cavalli degli uffiziali; 5.° I vagoni di 2.ª classe necessari per gli uffiziali inferiori; 6.° Un vagone di 1.ª classe per gli uffiziali superiori, che si riempie al caso con uffiziali inferiori; 7.° Il numero dei vagoni necessario per l'altra metà della truppa.
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Disposizione dei vagoni. (Art. 406 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo