Regolamento›Capo III
Art. 406
Disposizione dei vagoni.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1632. Le vetture destinate al trasporto saranno disposte nell'ordine segue:
1.° Uno o due vagoni da bagaglio, o da bestiame, sui quali si caricheranno i bagagli prescritti per la truppa, i grandi strumenti musicali e le lancie, se la truppa ne è annata;
2.° I vagoni da bestiame pel trasporto dei cavalli;
3.° I vagoni di 3ª classe, ed in mancanza assoluta di questi, quegli altri che riescano idonei al trasporto degli uomini in numero corrispondente almeno alla metà della forza totale della truppa;
4.° I vagoni-scuderie per i cavalli degli uffiziali;
5.° I vagoni di 2.ª classe necessari per gli uffiziali inferiori;
6.° Un vagone di 1.ª classe per gli uffiziali superiori, che si riempie al caso con uffiziali inferiori;
7.° Il numero dei vagoni necessario per l'altra metà della truppa.
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