Regolamento›Capo III
Art. 404
Provvista di viveri, acqua e foraggi.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1627. Se si prevede l'impossibilità di fare il rancio, o di avere una distribuzione di pane all'arrivo, la truppa vuol essere provvista prima della partenza dei viveri necessari, che si comporranno di una razione di pane, ed una di carne cotta. Il pane sarà posto nelle bisaccie e la carne nel gamellino, ove non dovrà mettersi nulla di liquido.
§ 1628. Le boraccie saranno riempite d'acqua mescolata ad aceto, acquavite o caffè.
§ 1629. Si provvederà pure a che i foraggi occorrenti siano caricati sul convoglio, quando si prevede che i cavalli debbano rimanere nei vagoni oltre le 12 ore prima di arrivare al sito di destinazione.
Ad ogni modo i soldati porteranno sempre una razione di biada nella taschetta.
§ 1630. Quando il viaggio dev'essere di lunga durata si prenderanno i concerti opportuni colla direzione della ferrovia, perché il convoglio possa essere fermato in sito conveniente per abbeverare i cavalli, senza farli scendere dai vagoni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-404