Regolamento›Capo II
Art. 400
Riunioni delle truppe a bordo - Punizioni - Ammalati - Giacitura dei militari - Camerini riservati - Truppe alloggiate sul ponte superiore.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1614. Il comandante la truppa a bordo, quando voglia riunirla per visite, ispezione di proprietà, lettura di regolamenti e simili, il che è bene si faccia, per quanto possibile, e specialmente nelle lunghe navigazioni, prende prima gli opportuni concerti col comandante del bastimento. Lo avverte pure dei castighi che infliggerà ai propri dipendenti.
§ 1615. Durante il tragitto gli ammalati sono ammessi agli ospedali di bordo.
§ 1616. Gli uffiziali a bordo devono abitare e dormire nel quadrato cogli uffiziali di bordo, od in quegli altri luoghi che siano loro assegnati dal comandante del bastimento, senza aver dritto nè a camerino, nè a letto, e devono uniformarsi alle regole d'uso e d'ordine che sono stabilite.
§ 1617. Gli uffiziali superiori saranno, per quanto possibile, forniti di un quadro detto all'inglese, e gli altri uffiziali di un materasso per ciascuno, i quali oggetti loro saranno dati verso sera, e ritirati al mattino quando sieno d'ingombro nelle ore di giorno.
§ 1618. I camerini che fossero disponibili saranno destinati alle mogli degli uffiziali, anche a preferenza degli uffiziali superiori.
§ 1619. Quando la bassa-forza è alloggiata sul ponte superiore, non ha alcun diritto di farsi stendere delle tele a foggia di tenda, per ripararsi dalla pioggia o dal freddo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-400