Regolamento›Sez. QUARTA
Art. 395
Dazi municipali.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1599. I vivandieri ed i conduttori dei carri tanto del grosso che del minuto bagaglio, presenteranno sempre i propri carri nei prescritti luoghi di consegna delle linee daziarie, faranno esatta dichiarazione del loro carico ai delegati per la esazione dei dazi municipali, e si presteranno, essendone richiesti, alle visite e ricognizioni dei preposti, dirette a constatare l'esattezza delle fatte dichiarazioni.
§ 1600. Il pagamento dei dazi, ove occorra, sarà immediatamente effettuato da chi spetta; e specialmente quanto ai grossi e minuti bagagli, verranno, se richieste, presentate le polizze di carico, di cui agli del Regolamento 9 agosto 1836.
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