RegolamentoSez. QUARTA

Art. 394

Ora da scegliere per il viaggio; celerità delle operazioni.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1597. Il comandante della truppa regolerà l'ora della partenza in modo che nell'estate giunga a destinazione prima delle ore 10, osservando però che i cavalli abbiano nella notte le necessarie ore di riposo. Nell'inverno avvertirà di giungere in tempo da poter compiere le operazioni indispensabili prima della notte. § 1598. Si userà la massima prestezza nel far le chiamate, nel prendere i rapporti, nelle distribuzioni, ed in tutte le operazioni per cui la truppa debba star riunita, onde non affaticarla inutilmente, massime quando trovasi sotto le armi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-394

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