Regolamento›Sez. QUARTA
Art. 392
Servizio in marcia.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1593. In marcia, come in guerra, tutti gli uffiziali sono in servizio permanente, gli uffiziali superiori rispondono della disciplina, dell'andamento del servizio negli squadroni da essi dipendenti. Più non vi sono in conseguenza, nè uffiziali di settimana, nè capitani d'ispezione, nè uffiziali superiori di servizio.
§ 1594. I rapporti delle chiamate, e di qualunque altro genere, si fanno dai capitani ai rispettivi uffiziali superiori, e da questi al colonnello, il quale dà loro i suoi ordini, ed essi li trasmettono ai loro subordinati.
Eccettuato il caso che il colonnello prenda il gran rapporto, o voglia egli stesso parlare agli uffiziali nel loro servizio ordinario, gli uffiziali stessi si raduneranno sempre presso il proprio uffiziale superiore, ed i furieri presso l'aiutante maggiore incaricato di ricevere il rapporto e dare gli ordini.
§ 1595. Il capitano di distribuzione, il medico di reggimento, il veterinario, il comandante la guardia di pulizia, i comandanti l'avanguardia e la retroguardia, ed in generale tutti coloro che sono comandati per un servizio speciale, fanno i loro rapporti direttamente al comandante del Corpo, eccetto però gli uffiziali amministrativi i quali debbono farlo al maggiore relatore.
I comandanti di squadrone indirizzano i loro rapporti al rispettivo uffiziale superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-392