RegolamentoSez. QUARTA

Art. 393

Soldo della truppa e soprasoldo di marcia.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1596. Durante la marcia è sospesa qualunque ritenenza sulla paga giornaliera: la quale vien corrisposta ogni giorno unitamente al soprasoldo di marcia alla fermata principale, prescritta al § 1507; i comandanti di squadrone debbono avere per ciò cura di procurarsi la moneta piccola occorrente.
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Soldo della truppa e soprasoldo di marcia. (Art. 393 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo