Regolamento›Sez. QUARTA
Art. 393
409 / 413Soldo della truppa e soprasoldo di marcia.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1596. Durante la marcia è sospesa qualunque ritenenza sulla paga giornaliera: la quale vien corrisposta ogni giorno unitamente al soprasoldo di marcia alla fermata principale, prescritta al § 1507; i comandanti di squadrone debbono avere per ciò cura di procurarsi la moneta piccola occorrente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-393