Regolamento›Sez. QUARTA
Art. 397
Modificazioni occorrenti alle precedenti disposizioni. Truppa in marcia comandata ad un servizio straordinario.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1605. Il comandante di una truppa in marcia, e nei soggiorni, può prescrivere sotto la sua responsabilità, e a seconda delle circostanze, quelle modificazioni alle discipline anzi espresse che ravvisasse strettamente richieste dal maggior utile del servizio.
§ 1606. Quando avuto riguardo alla natura del servizio di cui la truppa sia incaricata, non convenga farla precedere da furieri d'alloggiamento, nè di praticare le singole regole stabilite dal presente Capo, essa si governerà a seconda delle circostanze ed occuperà così durante la marcia, come a destinazione, quegli alloggi e quelle posizioni che meglio contribuiscano allo scopo del servizio che deve adempiere, prendendo tutte le misure di precauzione e di sicurezza che il caso richiegga.
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