Regolamento›Capo II
Art. 401
Vitto degli uffiziali e della truppa; posti e sentinelle.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1620. La mensa degli uffiziali di passaggio, il rancio della truppa, le foraggiate ed abbeverate dei cavalli della medesima seguono a seconda delle istruzioni e concerti passati col comandante del bastimento, e quando i primi ricevono la mensa dal legno, devono sottostare alla giornaliera retribuzione stabilita, senza tener conto dei giorni che non intervengano alla mensa, quand'anche ne fossero impediti per motivi di salute.
§ 1621. Le ore dei pasti sono stabilite dai comandanti di bordo di concerto col comandante la truppa.
§ 1622. Si stabiliscono pure di concerto i posti e le sentinelle necessarie per il buon ordine e la disciplina della truppa a bordo, e per l'eseguimento delle consegne occorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-401