RegolamentoCapo II

Art. 401

Vitto degli uffiziali e della truppa; posti e sentinelle.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1620. La mensa degli uffiziali di passaggio, il rancio della truppa, le foraggiate ed abbeverate dei cavalli della medesima seguono a seconda delle istruzioni e concerti passati col comandante del bastimento, e quando i primi ricevono la mensa dal legno, devono sottostare alla giornaliera retribuzione stabilita, senza tener conto dei giorni che non intervengano alla mensa, quand'anche ne fossero impediti per motivi di salute. § 1621. Le ore dei pasti sono stabilite dai comandanti di bordo di concerto col comandante la truppa. § 1622. Si stabiliscono pure di concerto i posti e le sentinelle necessarie per il buon ordine e la disciplina della truppa a bordo, e per l'eseguimento delle consegne occorrenti.
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Vitto degli uffiziali e della truppa; posti e sentinelle. (Art. 401 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo