Art. 401 · Vitto degli uffiziali e della truppa; posti e sentinelle.
RegolamentoCapo II

Art. 401

38 / 413

Vitto degli uffiziali e della truppa; posti e sentinelle.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1620. La mensa degli uffiziali di passaggio, il rancio della truppa, le foraggiate ed abbeverate dei cavalli della medesima seguono a seconda delle istruzioni e concerti passati col comandante del bastimento, e quando i primi ricevono la mensa dal legno, devono sottostare alla giornaliera retribuzione stabilita, senza tener conto dei giorni che non intervengano alla mensa, quand'anche ne fossero impediti per motivi di salute. § 1621. Le ore dei pasti sono stabilite dai comandanti di bordo di concerto col comandante la truppa. § 1622. Si stabiliscono pure di concerto i posti e le sentinelle necessarie per il buon ordine e la disciplina della truppa a bordo, e per l'eseguimento delle consegne occorrenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-401