Regolamento›Capo III
Art. 403
Norme generali.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1626. Le truppe che viaggiano sulla ferrovia sono tenute a secondare le avvertenze e raccomandazioni che loro vengano fatte dall'impiegato incaricato del convoglio, sul quale pesa la responsabilità del movimento: e durante il viaggio devono pure secondare gli inviti che loro vengano mossi, nell'interesse del servizio della ferrovia, da tutti gli agenti che seguono il convoglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-403