Regolamento›Capo II
Art. 402
39 / 413Sbarco.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1623. Il comandante della truppa a bordo vieterà rigorosamente ai suoi dipendenti di nulla nascondere di quanto vada soggetto a dazio nello sbarco, ed esigerà dai suoi uffiziali una dichiarazione, per quanto personalmente li concerne.
§ 1624. Fa quindi uno stato, anche negativo, degli oggetti che devono pagar dazio, colla dichiarazione in calce null'altro esservi da notificare alle dogane, e quindi lo trasmette in un colle singole dichiarazioni degli uffiziali al comandante del bastimento che lo trasmette all'ufficio doganale.
§ 1625. I militari imbarcati non ponno sotto verun pretesto discendere a terra senza averne ottenuta l'autorizzazione dal comandante del bastimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-402