RegolamentoCapo XI

Art. 157

Contegno cogl'inferiori.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 558. Egli deve astenersi severamente dall'usare verso il soldato, e specialmente verso le reclute, motteggi, discorsi o modi pungenti, sprezzanti od ingiusti, procurando invece di avvezzarsi ad una savia moderazione. § 559. Per altra parte non gli è lecito di entrare in quella famigliarità coi suoi subordinati, che potrebbe nuocere alla sua autorità, nè dimenticherà mai questa al punto di giuocare seco loro, o di togliere loro danaro ad imprestito. § 560. Deve indicare loro gli errori in cui cadono, e suggerire il modo di evitarli, guardandosi dal rimproverarli con isdegno, od alla presenza di persone estranee.
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