Regolamento›Capo XI
Art. 153
Servizi da cui è, o può essere dispensato il sergente.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 548. Il sergente assiste al governo dei cavalli, e destina gli uomini che deggiono montare e pulire quelli vacanti.
§ 549. Presenzia i turni di fatica, ma non li fa.
§ 550. Egli è esonerato dal portare il foraggio od altro, ed essendo specialmente incaricato di vegliare perché il governo dei cavalli si eseguisca a dovere e di dirigere personalmente le reclute, è in tempo di pace dispensato dallo stregghiare il cavallo, servizio che sarà riempito da un soldato del plottone, il quale non sarà esente perciò dal servizio, nè dall'istruzione. Ciò tuttavia non lo solleva dall'essere mallevadore, tanto del proprio cavallo, come di tutti gli attrezzi che gli appartengono, e dall'osservare che la cura del primo sia prestata per turno dagli uomini del suo plottone, e non pesi sempre sullo stesso individuo, a meno che questi fosse smontato.
In tempo di guerra il sergente insella, e governa il proprio cavallo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-153