Regolamento›Capo XI
Art. 151
Doveri del furiere riguardo al servizio di quartiere. Informazioni e rapporti.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 539. Il furiere attende alle varie altre incumbenze assegnategli rispetto al servizio di quartiere dalla parte 3.ª di questo regolamento, e veglia perché siano colla debita accuratezza rispettivamente adempiute dai suoi dipendenti.
§ 540. In ogni adunata e servizio a cui debba partecipare lo squadrone, il furiere deve trovarsi in tempo per ordinarlo, e farne la chiamata.
Alla chiamata pel governo dei cavalli del dopo mezzodì, egli comanda il servizio ordinario del giorno seguente.
§ 541. Avverte di tenersi informato di quanto succede nello squadrone per ragguagliarne gli uffiziali, quando lo richiedesse il caso, non affidandosi ai soli rapporti altrui, ma investigando personalmente ogni particolare di quanto gli viene riferito.
Ogni giorno al primo riunirsi dello squadrone presente all'uffiziale di settimana per la sua firma il rapporto giornaliero, modello n.° 50, nel quale si riferiscono le domande fatte dai militari, quindi lo reca al capitano col rapporto modello n.° 31 per gli ulteriori suoi ordini.
Storico versioni
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