Regolamento›Capo XI
Art. 155
Del caporal-furiere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 553. Il caporal-furiere deve secondare il furiere con tutta delicatezza nell'esecuzione dei suoi lavori contabili. Egli è dispensato dalle guardie, dalle fatiche, e dagli altri servizi di caporale, ma interviene a tutte le chiamate, scuole ed istruzioni.
§ 554. Egli si reca alla distribuzione del pane, ove si accerta che gli si consegni quale fu accettato dall'uffiziale incaricato di tale servizio, e nella quantità di razioni che gli compete, e le trasporta integralmente in quartiere, senza farsi lecito di venderne o lasciarne indietro alcuna per qualunque pretesto, e le distribuisce agli uomini dello squadrone sotto la sorveglianza del furiere.
§ 555. Conserva nel magazzino dello squadrone le razioni degli uomini assenti per rimettergliele al loro arrivo, e consegna al caporale di settimana quelle degli uomini all'infermeria, o detenuti nelle sale di punizione.
Egli attende inoltre a tutte le provviste di cui venisse incaricato.
§ 556. I doveri di disciplina indicati pel caporale gl'incombono similmente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-155