RegolamentoCapo IX

Art. 146

Registri che deve tenere.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 520. Il capitano deve sorvegliare alla tenuta dei seguenti registri: 1.° Registro delle note caratteristiche, e di condotta dei sott'uffiziali, caporali e soldati, modelli n.i ç 3 e 3 bis; 2.° Registro di servizio, modello n.° 17 bis; 3.° Registro degli assenti matricolari e delle punizioni, mod. n.° 18; 4.° Registro dei consegnati, modello n.° 22; 5.° Ruolo degli individui che conoscono un mestiere od arte, modello n.° 27; 6.° Elenco dei sott'uffiziali, caporali e soldati dello squadrone per ordine d'anzianità, modello n.° 45. 7.° Risultato del tiro al bersaglio, modello n.° 46; 8.° Libretto d'ordinario; 9.° Registro d'entrata all'ospedale; 10. Bollette dell'infermeria; 11. Registro degli ordini tanto permanenti, che giornalieri; 12. Giornale di contabilità dello squadrone, in cui è pure compreso il registro della situazione giornaliera e delle variazioni. § 521. Tutti questi registri sono tenuti dal furiere, eccetto quello, modello n.° 3, che vuole essere custodito dal capitano. Egli ritiene pure presso di sè l'elenco modello n.° 45. Il capitano è però il solo mallevadore della regolare tenuta di tutti i registri ora detti, li deve verificare sovente, ed accertarsi specialmente che il conto di massa concordi sempre coi libretti dei soldati, e coi fogli di deconto, e che non si facciano scritturazioni fittizie, raschiature, ecc. Il capitano deve persuadersi che interessandosi a che tutte queste prescrizioni sieno bene eseguite, eviterà tutti gli sconcerti che possono nascere allorchè sono neglette, ed in tal modo il soldato gli renderà in compenso quell'amore e quella stima che si merita.
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Registri che deve tenere. (Art. 146 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo