Regolamento›Capo IX
Art. 145
Doveri del capitano quando rimette lo squadrone, o se ne assenta temporaneamente.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 515. Allorchè rimette definitivamente il comando dello squadrone, il capitano procede coll'uffiziale che gli subentra, e in presenza dell'uffiziale superiore incaricato dell'amministrazione, e di tutti gli uffiziali dello squadrone, all'assestamento del deconto allo squadrone medesimo, firmando i libretti.
§ 516. Qualora accada di accertare deterioramenti, vi è chiamato il capo operaio rispettivo, siccome quegli che è maggiormente pratico in tali materie.
§ 517. L'uffiziale superiore, il capitano cessante, e quello che gli sottentra sottoscrivono tutti i registri dello squadrone, e quest'ultimo rilascia quindi una quietanza generale in doppio originale, modello n.° 44, di cui l'una rimane al suo predecessore, e l'altra presso l'amministrazione.
§ 518. Allorchè il capitano si assenta temporariamente dallo squadrone, egli consegna a chi gli sottentra nel comando, tutti i fondi in contanti che ritenesse, e tutte le robe che avesse in caricamento, e ne fa risultare con dichiarazione sottoscritta da ambidue, che viene rimessa all'amministrazione.
Egli darà contemporaneamente le convenienti istruzioni, ritenendo che la responsabilità dello squadrone pesa in massima su di lui benché assente, sebbene non sia mallevadore delle malversazioni che seguissero durante la sua assenza.
§ 519. Al suo ritorno riceve di nuovo dall'Uffiziale che lo ha surrogato, i fondi e gli effetti dello squadrone, e gli restituisce per suo discarico la dichiarazione anzicitata, che avrà ritirato dall'amministrazione, apponendovi in calce altra apposita dichiarazione.
Storico versioni
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