Regolamento›Capo X
Art. 148
Attribuzioni e doveri dei Sottotenenti.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 531. I sottotenenti hanno ciascuno sotto il loro comando il 2.° ed il 3.° plottone, giusta l'ordine della loro anzianità, e perciò ad essi incombono gli stessi obblighi che l'articolo precedente assegna ai luogotenenti.
§ 532. Alternano coi luogotenenti tutti i servizi, si adoprano per secondarli, e debbono loro piena subordinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-148