RegolamentoCapo XI

Art. 150

Vigilanza del furiere sulle robe in caricamento allo squadrone, e degli uomini assenti.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 537. Il furiere ha cura delle robe che sono in caricamento allo squadrone, a qualunque categoria appartengano, non che delle armi, degli arredi, delle bardature e delle munizioni degli uomini assenti, avvertendo di visitarle sovente per accertarsi dello stato loro, e per informare, occorrendo, il capitano d'ogni accidente. Veglia che nessun oggetto sia impiegato ad uso diverso da quello a cui è destinato, nè ceduto sotto qualunque titolo ad altrui servizio, quando anche eccedesse i bisogni dello squadrone. § 538. Allorchè taluno manca alla chiamata, e si sospetta sia per disertare, il furiere riconosce tosto tutte le robe da lui lasciate nello squadrone, e le ritira nel magazzino subitochè sia dichiarato assente senza licenza, facendole poi trasportare al magazzino reggimentale colle formalità prescritte dal regolamento d'amministrazione, appena venga dichiarata la diserzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-150

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo