RegolamentoCapo XI

Art. 154

Sergente comandato d'ordinanza, in distaccamento o di guardia.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 551. Il sergente può essere comandato d'ordinanza presso il Ministero della guerra presso i Generali comandanti di dipartimento, i Generali ispettori, ed i comandanti le Divisioni militari. Egli veste allora la montura del giorno con sciabola e giberna, e qualora gli sia ordinato di condurre seco il cavallo porterà le armi, i suoi effetti ed il foraggio per la giornata. Non deve mai allontanarsi dalla casa del superiore presso cui è comandato; dipende interamente da lui, lo segue a distanza di 20 passi se a cavallo, e dieci se a piedi, allorchè questi per affari di servizio gli ordina di accompagnarlo. § 552. Il sergente che comanda un distaccamento, o adempie a qualche servizio di piazza, osserva accuratamente i regolamenti e le disposizioni che reggono tali servizi. Quando faccia parte di una guardia comandata da uffiziali, o ne sia il capo-posto, deve al mattino, subito dopo la preghiera della sveglia, passare in rivista tutti i caporali e soldati, onde accertarsi della loro montura e nettezza; simile rivista praticherà a tutte le mute prima che si distacchino per rilevare le sentinelle.
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Sergente comandato d'ordinanza, in distaccamento o di guardia. (Art. 154 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo