Regolamento›Capo XI
Art. 158
Istruzione e vigilanza.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 561. Egli insegna ai soldati della propria squadra, ed in ispecie ai nuovi arruolati, il modo di ben vestirsi, di piegare, e riparare gli effetti, facendo loro conoscere ed apprezzare tutte le parti dell'armamento, il modo di valersene, di mantenerle nette ed in buono stato.
Insegna loro eziandio il modo di stregghiare, ed insellare il cavallo, e dà, intorno al modo di tener la bardatura, le avvertenze ed insegnamenti analoghi a quelli che riguardano le altre parti del corredo e dell'armamento.
Dà specialmente opera alla nettezza colla vigilanza e coll'esempio, procurando che i soldati sieno sempre vestiti pulitamente, e secondo le regole stabilite, nè permettendo ad alcuno di cambiare, o imprestare robe od armi senza licenza superiore.
§ 562. Allorchè un soldato della sua squadra smonta da cavallo, riconosce se riporta tutti gli effetti ed arredi, ed in quale stato, e veglia onde sieno ripuliti e rimessi ben condizionati nel luogo destinato.
§ 563. Il caporale deve inoltre avere sufficiente idoneità per istruire i soldati in ogni parte di servizio.
§ 564. Accorgendosi che alcuno dei suoi dipendenti cerchi di nascondere una qualunque malattia, ne avverte il sergente di plottone, e mancando questi, quello di settimana, affinché l'ammalato sia tosto visitato dal medico di servizio.
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