Regolamento›Capo XI
Art. 152
Attribuzioni e doveri del sergente di squadrone.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 542. Il sergente di squadrone è particolarmente ascritto ad un plottone, ne governa tutti i particolari, veglia nell'interno di esso all'adempimento di tutti i doveri dei caporali e dei soldati, ed esige da quelli il rapporto di ogni menomo avvenimento.
§ 543. Veglia egualmente sulla proprietà individuale dei suoi dipendenti, sulla conservazione in buono stato dei cavalli, del corredo, delle armi, della bardatura, degli arredi e delle robe di caserma in uso presso i medesimi, e procura che gli effetti di corredo, appena distribuiti, siano tosto controsegnati col rispettivo numero di matricola.
§ 544. Egli estende anche la sua vigilanza sul servizio e sulla condotta dei caporali e soldati dello squadrone.
§ 545. A lui spetta più specialmente, siccome a quegli che convive assiduamente con i suoi inferiori nelle camerate e nei corpi di guardia, di promuovere tra loro la concordia e la buona armonia, ed ispirar loro coi consigli e coll'esempio il rispetto e l'obbedienza ai superiori, non tollerando mai che alcuno di essi si permetta di censurarne gli ordini.
§ 546. Dev'essere in grado di ammaestrare i caporali e i soldati nelle varie scuole ed istruzioni ed in ogni parte del servizio che li riguarda, e ad insegnar loro il servizio di guida nelle evoluzioni sul terreno.
§ 547. I doveri indicati pel caporale al seguente riguardano pure il sergente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-152