Regolamento›Capo IX
Art. 141
Amministrazione dello squadrone.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 499. Il capitano è mallevadore dell'amministrazione interna dello squadrone, non che del benessere degli uomini che lo compongono, e risponde del proprio di tutto ciò che riceve, così in danaro come in natura, dall'amministrazione o da altri uffici del Corpo per conto di esso squadrone.
§ 500. Egli è perciò mallevadore delle distribuzioni di qualsiasi natura gli si facciano, ed ove queste difettino dovrà immediatamente riferirne all'uffiziale relatore od all'uffiziale superiore incaricato dell'amministrazione, secondo occorre.
§ 501. È similmente mallevadore della conservazione in buono stato di tutte le robe ricevute dall'amministrazione, e custodite nel magazzino particolare dello squadrone, e di quelle pure che vi sono lasciate dagli uomini assenti.
§ 502. A questo fine può concedere al suo furiere un soldato di piantone, il quale va esente da quegli altri servizi che ne lo impedissero, eccettuate le scuole, istruzioni ed esercitazioni; detto piantone prepara i lumi necessari all'illuminazione delle camerate.
§ 503. Gli è strettamente vietato di lasciar fondi presso il furiere, ma gli rimette le somme necessarie pel pagamento del prestito nel giorno stabilito, e si accerta che la distribuzione ne segua con perfetta regolarità, ed in presenza dell'uffiziale di settimana.
§ 504. Si accerta similmente che il furiere annoti sul libro-mastro e sul libretto del soldato, nell'atto stesso della distribuzione, le robe che distribuisce ai militari dello squadrone, e non gli permette mai di ritenere tale libretto presso di sè, siccome quello che deve rimanere presso il soldato medesimo, affinché questi conosca sempre il suo conto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-141