RegolamentoCapo XI

Art. 161

Caporali di guardia o comandati d'ordinanza.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 569. I doveri del caporale di guardia come comandante di posto, sono gli stessi che quelli prescritti al sergente al § 552. Quelli poi che gli spettano come caporale di muta e di consegna, sono spiegati nel regolamento di piazza. § 570. Mancando ambidue i caporali di un plottone, il servizio interno di esso viene adempiuto da appuntati, od in difetto da soldati più anziani dello stesso. § 571. I caporali possono essere comandati d'ordinanza presso i comandanti della brigata, e del Corpo, presso gli uffici del comando della Divisione, o della piazza, e presso altre autorità per le quali venisse ordinato, ed osservano in tal caso il disposto dal § 551. § 572. I servizi che si fanno colla sola sciabola a fianco, sono l'interno di settimana o di guardia alle scuderie, e quelli di piantone all'ospedale, d'ordinanza a piedi, e di cucina per le compre.
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Caporali di guardia o comandati d'ordinanza. (Art. 161 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo