Regolamento›Capo XI
Art. 160
Consegna e ritiro delle robe dal bucato.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 566. Il caporale più anziano in ogni squadra, supplito dall'altro in caso d'assenza, ritira, nei giorni stabiliti, dai caporali e soldati della medesima, le robe da consegnarsi al bucato, annotandole sopra apposito registro, colle osservazioni che occorressero, sia nel ritirarle che nel riceverle imbiancate.
§ 567. Egli ha cura di far portare agli ammalati ricoverati nell'infermeria reggimentale, ed ai detenuti nelle sale di punizione, la loro biancheria, e di ritirarne quella da lavare.
§ 568. Rimette al furiere le robe imbiancate degli uomini in licenza, all'ospedale, od in altro modo assenti dallo squadrone.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-160