Regolamento›Capo XII
Art. 165
Del soldato, suoi doveri in genere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 581. Il soldato deve, per quanto da lui dipende, procacciare sempre il bene del servizio, impiegando a tal fine tutta la sua istruzione, ed abilità, senza riserva di arte, o di professione alcuna.
Affezionato alla sua condizione, egli deve adoperarsi con ogni cura per profittare delle varie scuole, istruzioni ed esercizi militari.
Procurerà specialmente di profittare delle istruzioni di lettere e conteggio, siccome quelle che possono molto giovare al suo avvenire, ed abilitarlo a rendere più importanti servigi.
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