RegolamentoCapo XII

Art. 167

Cura del cavallo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 584. Il cavallo è l'abituale compagno del soldato di cavalleria nei momenti i più decisivi della di lui vita, l'aiuta ad affrontare e vincere i pericoli, e lo porta alla gloria. Questi motivi, indipendentemente dall'obbligazione di compiere il proprio dovere, debbono indurre il soldato ad affezionarglisi, a risparmiarlo, ed a ben governarlo. Anche il prezzo considerevole del cavallo impone al soldato il dovere di averne la maggior cura per conservarlo lungamente. § 585. Il cavaliere deve conoscere il numero ed il nome del suo cavallo, trattarlo secondo l'indole sua e non malmenarlo mai, ma usare pazienza e buone maniere nell'ammaestrarlo. Per mantenerlo sano e vigoroso egli deve nettarlo con diligenza.
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Cura del cavallo. (Art. 167 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo