Regolamento›Capo XII
Art. 171
Cura del corredo, delle armi, della bufetteria e bardatura.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 593. Il soldato deve incessantemente aver cura della sua divisa, delle armi, delle cartuccie, di tutto il suo corredo, e della bardatura del proprio cavallo, avvertendo di non ismarrirne parte alcuna, di conservare sempre ogni cosa pulita, ed in tale stato da potersene ad ogni istante valere, pronto a mettersi in marcia, sì di giorno che di notte, con tutto il suo bagaglio.
Se gli avviene alcun guasto in qualche parte del vestiario, dell'armamento o della bardatura, deve tosto raggiustarlo egli stesso, ed ove nol possa, farne rapporto al caporale di squadra perché vi si provveda sollecitamente.
§ 594. Il corredo vuol esser sempre composto nel modo prescritto dalle disposizioni vigenti, ed è proibito al soldato di alterarne la foggia, sì nella forma che nell'uso, non che di vestirsi o valersi delle armi, bufetterie od oggetti di bardatura, altrimenti che nella guisa prescritta.
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