RegolamentoCapo XII

Art. 175

Suoi doveri essendo in sentinella o vedetta.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 604. La consegna del posto, e la comunicazione degli ordini ed avvertimenti relativi al medesimo, deve farsi esattamente, ed in modo che abbiano solo a sentire colui che è condotto in sentinella ed il caporale di muta. § 605. Il soldato in sentinella deve anzitutto ben conoscere le sue consegne, e se occorre, chiedere al capo-posto gli schiarimenti necessari ad eseguirle perfettamente. Egli se le imprimerà bene nella memoria, onde essere in grado di ripeterle esattamente a chi verrà rilevarlo. § 606. Sta ordinariamente fermo al suo posto, e sempre collocato in modo da abbracciare collo sguardo quanto succede nel raggio della sua vigilanza, osservando continuamente i passanti, e tutto quello che può occorrere relativamente alla sua consegna. § 607. Quando per evitare il pericolo di rimanere preso dal gelo, o dal sonno, o per facoltà avutane, egli passeggia, non deve tuttavia perdere mai d'occhio lo scopo della sua consegna, e non deve spingere i suoi andirivieni oltre un numero limitato di passi. § 608. In caso di cattivo tempo può ritirarsi nel casotto. § 609. Non deve ricevere da chicchesia cosa alcuna, nè entrare con alcuno in discorso, ma indirizzare al capo-posto quanti lo richiedessero di qualche cosa, limitandosi a risposte brevi, congrue e convenienti. § 610. Trovandosi insieme due sentinelle, non devono parlar fra di loro, nè oltrepassarsi quando passeggino. § 611. La sentinella in chiesa sta alla posizione di guardia-a-voi al posto assegnatole, e si inginocchia quando lo richiedono le funzioni. § 612. La sentinella non tollera intorno al suo posto grida, schiamazzi, azzuffamenti, o spari di fucile, di razzi, od altro, nè permette che si fumi o si faccia fuoco in altro modo presso i cannoni, fieno, paglia, legna o magazzini di munizioni. § 613. In nessun caso, ed in nessuna maniera, essa sopporterà nè insolenza, nè danno. § 614. Avvedendosi di un concorso di gente sospetta, grida all'armi. § 615. La sentinella alle armi, non permette che alcuno si avvicini allo stendardo, alle armi, ed alle cose affidatele. Sono in tal divieto compresi gli stessi uomini di guardia, salvo quando si mutano le sentinelle, o quando la guardia debba prender le armi. Impedirà pure a qualunque persona estranea alla medesima di introdursi nel corpo di guardia, senza che ne abbia ottenuta facoltà dal comandante di essa. § 616. La sentinella posta alla custodia di una casa, baracca, stanza od edifizio, deve por mente a chi entra od esce, specialmente quando è assente colui pel quale la guardia è stabilita, e secondo le circostanze interrogherà chi volesse penetrarvi. § 617. Qualora si manifesti un incendio, od accada altra cosa importante, la sentinella, se non può avvertirne il posto, spara la sua arma, e se occorre, anche più volte. § 618. La sentinella ad opere di fortificazioni, non permette che altri salga sopra le palizzate, cancelli o inferriate, e qualora si accorgesse che qualcuno tenta disegnare le opere, lo impedisce e lo arresta se può, o procura di farlo arrestare dalla guardia. § 619. Dalla ritirata alla sveglia la sentinella non rende gli onori militari a nessuno, eccettuato il SS. Sacramento. § 620. Similmente in guerra, e nei posti in faccia al nemico, non rende onore alcuno, senza eccezione di tempo nè di persona, dovendo tener tutta la sua attenzione alla esecuzione della consegni ricevuta. § 621. Le sentinelle o vedette ai posti avanzati, oltre al compiere colla maggiore precauzione e vigilanza tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento di campagna e tutte quelle altre che verranno consigliate dalle circostanze, non devono per cattivo tempo mettersi al coperto in luogo onde non possano tutto esattamente vedere, sentire o scuoprire, e quando vengano collocate doppie, non devono al sentire di qualche fucilata od all'apparir del nemico, far fuoco entrambe nello stesso tempo, ma una di esse deve sempre aver l'arma carica, per esser pronta a sostenere l'altra. § 622. Nelle divisioni e nelle piazze, il soldato in sentinella si attiene alle prescrizioni degli appositi regolamenti, per i casi che non fossero contemplati in quest'articolo. § 623. Le sentinelle a cavallo stanno colla sciabola sguainata, le vedette col pistolone o pistola alla mano, esse seguono, in ciò che può esser loro comune coll'uomo a piedi, le stesse norme prescritte per quest'ultimo. § 624. Le sentinelle per render gli onori si portano nel luogo stesso ove sono state collocate, e presa la retta posizione, osservano quanto è prescritto in proposito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-175

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Suoi doveri essendo in sentinella o vedetta. (Art. 175 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo