RegolamentoCapo XII

Art. 173

Soldato comandato d'ordinanza, o per recare dispacci o rapporti.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 599. Il soldato comandato d'ordinanza presso qualche Autorità osserva i doveri specificati al § 551. § 600. Il soldato comandato per recar dispacci, o rapporti, riceve dal superiore dal quale dipende, gli ordini, le istruzioni, e le consegne occorrenti; non si trattiene a capriccio in luogo alcuno, e custodisce gelosamente i dispacci e le carte affidategli, le preserva dall'umidità, ha cura del suo cavallo, e mantiene l'andatura prescritta dal dispaccio, o da chi gli diede gli ordini. Presentando una carta o dispaccio ad un suo superiore, lo fa colla mano sinistra, salutando colla destra, ed aspetta, per riprendere la posizione del soldato senz'armi, che il superiore ne lo autorizzi.
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Soldato comandato d'ordinanza, o per recare dispacci o rapporti. (Art. 173 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo