Regolamento›Capo XII
Art. 173
Soldato comandato d'ordinanza, o per recare dispacci o rapporti.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 599. Il soldato comandato d'ordinanza presso qualche Autorità osserva i doveri specificati al § 551.
§ 600. Il soldato comandato per recar dispacci, o rapporti, riceve dal superiore dal quale dipende, gli ordini, le istruzioni, e le consegne occorrenti; non si trattiene a capriccio in luogo alcuno, e custodisce gelosamente i dispacci e le carte affidategli, le preserva dall'umidità, ha cura del suo cavallo, e mantiene l'andatura prescritta dal dispaccio, o da chi gli diede gli ordini.
Presentando una carta o dispaccio ad un suo superiore, lo fa colla mano sinistra, salutando colla destra, ed aspetta, per riprendere la posizione del soldato senz'armi, che il superiore ne lo autorizzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-173