Regolamento›Capo XIII
Art. 177
Del maniscalco.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 627. Un maniscalco, è assegnato ad ogni squadrone per attendere alla ferratura dei cavalli.
§ 628. Egli sta specialmente sotto gli ordini dei veterinari per la cura e medicatura dei cavalli, siano essi presso lo squadrone, o all'infermeria; nel resto dipende, come il soldato, dai superiori del proprio squadrone.
§ 629. Giungendo allo squadrone prende in consegna la ferratura dei cavalli di esso calcolata al prezzo d'estimo in presenza del veterinario in 1.°, ed è suo principal dovere di mantenerla in buono stato.
§ 630. Deve avere in serbo i ferri di cui può abbisognare ogni cavallo per casi imprevisti di ferratura, come è stabilito dal regolamento d'esercizio sull'affardellamento.
§ 631. Visita quotidianamente tutti i cavalli dello squadrone, informandosi del loro stato di salute, e delle circostanze che possono influire sulla medesima, onde poterne render conto preciso al veterinario di servizio.
§ 632. È incaricato d'imprimere lo stemma reale sui cavalli allorchè viene ordinato dal comandante del Corpo, come altresì di apporre il numero del reggimento sulla loro coscia sinistra. In tal circostanza l'importo del carbone gli vien risarcito dall'amministrazione del Corpo.
§ 633. E suo obbligo d'imprimere e rinnovare il numero di matricola sul piede sinistro d'ogni cavallo al qual fine riceve dall'amministrazione una serie di numeri che deve mantenere in buono stato a proprio carico, senza pretesa di compenso alcuno.
§ 634. È tenuto altresì a dare il grasso ai piedi del cavallo una volta per settimana, ed in ogni circostanza di rivista.
§ 635. Dovendo egli sempre seguitare il reggimento a cavallo, è indispensabile sappia cavalcare.
§ 636. Sarà comandato un maniscalco di servizio giornaliero o settimanale al quartiere per tutti i casi imprevisti, pei quali possa essere richiesto dell'arte sua.
Storico versioni
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