RegolamentoCapo XIV

Art. 180

Veci di comandante di Brigata.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 641. In mancanza, assenza, od impedimento del comandante di Brigata, ne fa le veci e ne esercita le attribuzioni il comandante più anziano di uno dei reggimenti che la compongono, senza riguardo alcuno che sia o no di stanza nello stesso luogo. § 642. Se egli trovasi nel luogo ove stanzia il proprio reggimento, continua a reggerne il comando, salvo quando abbia a comandare la Brigata sotto le armi.
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Veci di comandante di Brigata. (Art. 180 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo