Regolamento›Capo XIV
Art. 180
Veci di comandante di Brigata.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 641. In mancanza, assenza, od impedimento del comandante di Brigata, ne fa le veci e ne esercita le attribuzioni il comandante più anziano di uno dei reggimenti che la compongono, senza riguardo alcuno che sia o no di stanza nello stesso luogo.
§ 642. Se egli trovasi nel luogo ove stanzia il proprio reggimento, continua a reggerne il comando, salvo quando abbia a comandare la Brigata sotto le armi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-180