RegolamentoCapo XIV

Art. 184

Veci di capitano.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 652. In mancanza del capitano, lo squadrone è sempre comandato dal luogotenente più anziano dello squadrone stesso, a meno che il comandante del Corpo non giudichi di trasferirlo temporariamente ad altro squadrone, acciocchè il comando vacante rimanga nelle mani dell'altro luogotenente. § 653. Ove lo squadrone non abbia luogotenente il comandante del Corpo destina a sua scelta, senza riguardo d'anzianità, un luogotenente per comandarlo. Trattandosi di un distaccamento, la scelta deve cadere sopra un luogotenente del distaccamento stesso. § 654. Finché havvi un capitano presente, nessun luogotenente può far le veci di capitano d'ispezione.
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Veci di capitano. (Art. 184 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo