Regolamento›Capo XIV
Art. 184
353 / 413Veci di capitano.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 652. In mancanza del capitano, lo squadrone è sempre comandato dal luogotenente più anziano dello squadrone stesso, a meno che il comandante del Corpo non giudichi di trasferirlo temporariamente ad altro squadrone, acciocchè il comando vacante rimanga nelle mani dell'altro luogotenente.
§ 653. Ove lo squadrone non abbia luogotenente il comandante del Corpo destina a sua scelta, senza riguardo d'anzianità, un luogotenente per comandarlo.
Trattandosi di un distaccamento, la scelta deve cadere sopra un luogotenente del distaccamento stesso.
§ 654. Finché havvi un capitano presente, nessun luogotenente può far le veci di capitano d'ispezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-184