Regolamento›Capo XIV
Art. 187
Veci di furiere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 657. Mancando il furiere in uno squadrone, il capitano propone al comandante del Corpo per farne le veci, uno dei sergenti del medesimo e preferibilmente il più anziano, sè ne ha la capacità dove poi nessun di essi fosse capace, il comandante del Corpo sceglie altro sergente nel reggimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-187