RegolamentoCapo XIV

Art. 186

Veci di furiere maggiore,

In vigore dal 1 giu 1864
§ 656. Le veci di furiere maggiore sono esercitate da un furiere a scelta del Comandante del Corpo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-186

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Veci di furiere maggiore, (Art. 186 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo